PROCEDURE
DI ESPORTAZIONE DI MERCI DA UFFICI DOGANALI NAZIONALI –FACILITAZIONI ED
INDICAZIONI OPERATIVE IN VISTA DELLA BREXIT. Circolare 49/2020 del 30.12.2020 e
FAQ BREXIT del 01.01.2021
In data 30.12.2020 la Direzione Centrale della Agenzia
delle Dogane e Monopoli (ADM) ha emesso la circolare 49/2020 (allegata), in cui
vengono date indicazioni per la gestione dell’uscita dal mercato unico del
Regno Unito della Comunità Europea con effetto dal 01.01.2020.
Inoltre in data 01.01.2020 l’Agenzia delle Dogane ha
emesso una lista di FAQ Brexit al fine di chiarire le procedure doganali con il
Regno Unito in questo periodo immediatamente successivo alla stipula dell’accordo.
In particolare
desideriamo evidenziare:
L’accordo
commerciale si applica in via provvisoria dal 01.01.2021 fino al 28.02.2021.
I Facilitazione Operative:
2. Prove dell’origine preferenziale:
L’articolo 5 della Parte II del Trade
and Cooperation Agreement, concordato tra Unione Europea ed il Regno Unito
dall’altro, sancisce il principio per il quale, nei reciproci scambi
commerciali, sono vietati
dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti.
Affinché il divieto di imposizione
daziaria sia efficace è tuttavia necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino
tutte le regole di origine che sono enunciate al Capitolo 2 dell’Accordo
medesimo.
Al fine di attestare l’origine
delle merci oltre che con dichiarazione
da parte dell’esportatore (allegata fine circolare) si potrà usufruire
alternativamente, come già previsto nell’accordo tra Eu e Giappone, la conoscenza da parte dell’importatore che le
merci sono originarie dell’UE.
La dichiarazione dell’origine da
parte dell’esportatore potrà essere resa direttamente su fattura o su un
qualunque altro documento commerciale che accompagna la merce.
Nella
dichiarazione di origine l'esportatore deve indicare il nr di Esportatore
Registrato (REX)
Si precisa che, in attesa
dell’attivazione del nuovo Portale unionale REX e dell’acquisizione di eventuali
ulteriori elementi rinvenienti dall’Accordo in fase di ratifica, coloro che risultino ancora privi del codice REX,
potranno rendere la dichiarazione di origine allegata indicando il proprio
codice EORI nonché l’indirizzo completo dell’esportatore nel campo “luogo e
data” della predetta dichiarazione.
L’EORI è un codice univoco di registrazione che
identifica l’operatore economico (nella stragrande parte dei casi Aziende) nei
confronti di tutte autorità doganali Europee.
In Italia, per le società giuridiche il Codice EORI e’
costituito dal suffisso IT + Partita Iva
e l’attribuzione è automatica contestualmente alla prima operazione doganale .
3. Autorizzazioni
alla procedura di luogo approvato all’Export.
L’autorizzazione all’utilizzo dei luoghi
approvati per il regime dell’esportazione consente la presentazione e la disponibilità
per i controlli di merci unionali destinate all’export in un luogo diverso dalla dogana convenuto dall’esportatore
.
Le condizioni richieste per il
rilascio dell’autorizzazione sono rappresentate dalla continuità delle operazioni
di esportazione da effettuare presso il luogo, dal possesso del titolo
giuridico per il suo utilizzo e dall’’idoneità del sito per l’effettuazione dei
controlli.
Con la procedura ordinaria di
autorizzazione ai fini della verifica di
quest’ultimo requisito, l’Ufficio delle dogane effettua sopralluogo fisico
presso il sito interessato,i cui esiti sono riportati in un apposito verbale.
Al fine di facilitare le operazioni di esportazione, anche in vista
della Brexit ed in permanenza dell’emergenza Covid-19, si ritiene di poter
consentire la presentazione di istanza per il rilascio dell’autorizzazione per
i luoghi approvati all’export, con richiesta di effettuazione del sopralluogoin
modalità semplificata.
In particolare, l’operatore può
presentare planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato,
riguardanti il luogo da autorizzare e l’ufficio può procedere alla verifica
d’ufficio su base documentale dell’idoneità del luogo ai previsti requisiti di
sicurezza fiscale senza lo
svolgimento del sopralluogo fisico antecedente al rilascio del provvedimento
autorizzativo.
II Adempimenti
dichiarativi all’esportazione.
1. Corretta individuazione dell’ufficio
Doganale di esportazione e presentazione delle merci all’ufficio di uscita.
Fatte
salve le specifiche situazioni previste nella circolare 49, (pag 6) L’ufficio
competente per l’esportazione è individuato in base al luogo in cui è stabilito
l’esportatore.
Evidenziamo
inoltre che nella specifica situazione di deroga del punto a)
“Quando le merci vengono
consolidate, imballate o reimballate ai fini del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell’Unione in un
luogo diverso da quello in cui è avvenuta la
vendita per l’esportazione: in tali casi è
consentita la presentazione della dichiarazione di esportazione presso l’Ufficio dell’Agenzia competente
per il luogo in cui le merci sono alternativamente imballate,
imbarcate in un porto o aeroporto nazionale ovvero caricate per l’esportazione a
mezzo strada o ferrovia, presso qualsiasi dogana nazionale di confine”.
Riportiamo poi particolare
attenzione a quanto riportato a pag 7.della circolare in questione:
Una corretta applicazione, da parte degli operatori
coinvolti a vario titolo nel processo di esportazione, dei criteri previsti dalla normativa
unionale per l’individuazione dell’ufficio doganale competente cui presentare le merci e trasmettere
le dichiarazioni doganali per via telematica permette di ridurre i tempi per l’espletamento
delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le
aziende italiane esportatrici. La presentazione delle merci e
delle dichiarazioni doganali per il vincolo al regime di esportazione presso
gli uffici individuati dall’art. 221 del RE consente infatti di
decongestionare l’attività degli uffici doganali di uscita, in
particolar modo quelli competenti sui porti ove spesso vengono dichiarate merci
destinate all’esportazione che avrebbero dovuto essere vincolate presso gli
uffici doganali competenti per il luogo in cui l’esportatore è
stabilito, con pesanti ricadute sull’operatività delle dogane portuali.
Nella prassi commerciale è
frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all’esportazione con
applicazione della condizione
ex works quale termine di consegna pattuita tra venditore
e acquirente e che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione
dell’acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l’acquirente che
si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE.
Anche in tale circostanza, vanno osservati i criteri enunciati in
merito l’individuazione dell’ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in
cui la merce venduta per l’esportazione e presa in carico dall’acquirente venga
successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale
dell’Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all’ufficio
doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l’esportatore.
In tale modo, si verrebbero notevolmente a ridimensionare le
difficoltà che le imprese nazionali esportatrici incontrano nell’acquisire
la prova dell’uscita delle merci richiestadalla normativa nazionale per il
riconoscimento del beneficio fiscale della non imponibilità IVA, conseguenza della circostanza che gli adempimenti
doganali vengono curati dall’acquirente spesso in uno Stato membro diverso da
quello in cui sono stabilite le aziende.
Altre condizioni di consegna,
come quella con resa FCA (franco vettore), consentirebbero al venditore tenuto all’espletamento
delle formalità doganali di esportazione, di entrare agevolmente in possesso della
documentazione richiesta sul piano fiscale, come in premessa richiamato.
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